Art. 14.

      1. Dopo l'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 15-bis. - (Comitati di gestione). - 1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale finanziato dal gettito derivante dai premi non riscossi dei concorsi e dalle lotterie nazionali. In tale fondo sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore

 

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al 60 per cento per i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter e nella misura restante per le spese delle attività di cui al comma 4, lettera g), del presente articolo, e di funzionamento del comitato di gestione.

      2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:

          a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato ai sensi delle disposizioni regionali in materia;

          b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati ai sensi delle disposizioni regionali o provinciali in materia;

          c) un membro nominato dal Ministro della solidarietà sociale;

          d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15, comma 1;

          e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;

          f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato ai sensi delle disposizioni regionali in materia.

      3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato prevista per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo prevista per il membro sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese autorizzate, ed effettivamente sostenute e documentate, per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando è stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

 

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      4. Il comitato di gestione:

          a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;

          b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio e ne pubblicizza l'esistenza;

          c) iscrive e cancella dall'elenco regionale i centri di servizio, sulla base dei criteri di cui alla lettera a);

          d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei confronti dei centri di servizio;

          e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;

          f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 60 per cento delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti;

          g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali anche in forma associata, tramite i centri di servizio, la quota restante, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, delle somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali.

      Art. 15-ter. - (Centri di servizio per il volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione competente la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni

 

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di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività.
      2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e di qualificare l'attività di volontariato. A tale fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis.
      3. Le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo e agli articoli 15 e 15-bis sono stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.
      4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997».

      2. Il regolamento di cui all'articolo 15-ter, comma 3, della legge n. 266 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.